lunedì 13 maggio 2013

GIORNI DI CONSULENZA LEGALE


Vertenze Cobas
Confederazione dei Comitati di Base

Piazza Unità d’Italia 11 Palermo
 
Giorni di consulenza : 22 maggio,5 giugno, 19 giugno,3 luglio, 17 luglio, dalle 16.30 alle 18,
Per prenotare un appuntamento in altre giornate telefonare al 091-349192 o al  327-0698979
oppure  mandando una email ufficiovertenzecobas@gmail.com

domenica 28 aprile 2013

ENTE BILATERALE REGIONALE - IMPARIAMO A CONOSCERLO - E' PROBABILE CHE DOVREMO PARLARNE - E IL SUO FUTURO PRESIDENTE FORSE LO CONOSCIAMO???



il 9 maggio 2011 si è costituito in Sicilia l’Ente Bilaterale Regionale della Formazione Professionale (EBiRFoP)

ART. 3  ccnl vigente
- ENTE BILATERALE NAZIONALE E REGIONALE
 1. Le Parti firmatarie del presente CCNL confermano l’Ente Bilaterale Nazionale quale strumento per affrontare problemi e bisogni dei lavoratori e degli organismi formativi e supportare processi di cambiamento secondo quanto previsto dallo Statuto dell’Ente, allegato n. 1, parte integrante del presente CCNL.
2. Le Parti si impegnano a favorire l’implementazione degli Enti Bilaterali Regionali nelle Regioni nelle quali essi non siano ancora operativi e danno mandato all’Assemblea Generale dei soci dell’EBiNFoP, ai sensi dell’art. 7, alinea 10 dello Statuto, di promuovere allo stesso le opportune modifiche tali da consentire alle Regioni che non costituiscono da sole massa critica sufficiente, di aggregarsi tra loro o con le Regioni viciniori, per la costituzione di Enti Bilaterali interregionali.
3. Ogni Ente Bilaterale Regionale costituito deve affiliarsi all’Ente Bilaterale Nazionale versando la quota di affiliazione annuale stabilita dallo Statuto di quest’ultimo.
 4. La quota di affiliazione versata annualmente da ogni Ente Bilaterale Regionale all’Ente Bilaterale Nazionale per sottoscrivere il legame associativo e assicurare un apporto al funzionamento dello stesso è  definita in 0,50 € a dipendente (DM10 del mese di dicembre).
5. Sono Soci Fondatori dell’Ente Bilaterale Regionale della Formazione Professionale (EBiRFoP): - le Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei Lavoratori FLC CGIL, CISL SCUOLA,  UIL SCUOLA e SNALS CONFSAL;  - le Associazioni Regionali degli Enti Formativi FORMA e CENFOP che hanno firmato  il CCNL-FP e/o gli Enti/Associazioni che sono firmatarie del livello regionale del CCNL-FP.
 6. L’Ente Bilaterale Nazionale ha la finalità di rappresentare, a livello nazionale, tutti gli Enti Bilaterali Regionali della Formazione  Professionale ed ha i seguenti scopi:promuovere studi e ricerche sul settore, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione, alla legislazione nazionale, regionale ed europea, allo sviluppo della formazione professionale; - monitorare le tipologie dei rapporti di lavoro nel settore, nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalle intese tra le Parti sociali; - realizzare il monitoraggio dei rapporti tra il sistema scolastico nazionale dell’istruzione ed i sistemi regionali di formazione professionale; - promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva anche per l’accessibilità nei luoghi di lavoro; - recensire e diffondere esperienze formative di eccellenza e buone pratiche; - attuare gli altri compiti che le Parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale.
 7. Gli scopi di cui ai precedenti punti trovano applicazione esclusivamente per i soggetti che applicano il CCNL.
 8. L’ Ente Bilaterale  Regionale ha le seguenti finalità: - promuovere e sostenere per i dipendenti dei datori di lavoro aderenti all’Ente Bilaterale, iniziative in materia di formazione continua e permanente, riqualificazione professionale, anche armonizzando i propri interventi con l’attività dei fondi interprofessionali;  - promuovere e sostenere iniziative formative analoghe a quelle destinate ai dipendenti, per i lavoratori con rapporto di lavoro non subordinato, ove previsto da apposito accordo negoziale nazionale tra le Parti;  - promuovere e sostenere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva; - promuovere e sostenere la realizzazione di seminari/convegni delle Parti sociali firmatarie  del presente CCNL per la promozione e lo sviluppo della Formazione Professionale regionale; - sostenere, attraverso un fondo gestito da apposito regolamento, progetti di innovazione tecnologica e metodologica presentati dai datori di lavoro aderenti all’ente bilaterale;  - attuare gli altri compiti, anche con l’istituzione di specifici fondi che le Parti, a livello di contrattazione collettiva regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Regionale; - istituire e gestire, con apposito regolamento, un fondo di sostegno per interventi straordinari destinato ai lavoratori, in presenza di crisi aziendali.
 9. La mancata costituzione in una Regione dell’Ente Bilaterale Regionale,  entro i termini previsti dal presente articolo, impegna comunque i soggetti che in tale territorio operano e applicano il presente CCNL al versamento della contribuzione fissata per la costituzione dei fondi gestiti dagli Enti Bilaterali Regionali. Tale versamento confluirà in un fondo istituito ad hoc dall’ Ente Bilaterale Nazionale che sarà a disposizione dell’ Ente Bilaterale Regionale al momento della sua costituzione, con lo storno dei costi sostenuti dall’ Ente Bilaterale Nazionale per lo svolgimento dell’ attività di supplenza, opportunamente documentata.
 10. La contribuzione è fissata dalla contrattazione regionale nella misura minima dello 0,5% del monte salari, versata da ogni soggetto  che applica il CCNL-FP all’Ente Bilaterale Regionale della regione di competenza, per la costituzione dei due fondi di intervento: - fondo per la formazione e gli interventi straordinari destinato ai lavoratori, in presenza di crisi aziendali; - fondo per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica e metodologica presentati dai datori di lavoro. Al primo fondo sarà attribuita, di norma,  una quota pari al 70% del ricavato, il restante 30% sarà destinato al secondo fondo. La ripartizione tra i fondi potrà essere soggetta revisione. da parte della contrattazione regionale e deliberata dall’Assemblea dei soci,
11. La contribuzione dovrà essere versata dai datori di lavoro secondo cadenze stabilite dalla contrattazione regionale e recepita nel regolamenti dell’Ente, in misura pari al 30% a carico dei lavoratori e al 70% a carico dei datori di lavoro. La quota percentuale è calcolata sull’imponibile previdenziale complessivo dei lavoratori, assunti con contratto di lavoro subordinato, ancorché a tempo determinato o a tempo indeterminato.
 12. Ciascuno dei due fondi individuati dovrà essere disciplinato da un apposito regolamento che ne individuerà le modalità di impiego e di gestione.
 13. Gli Enti Bilaterali nazionale e regionali dovranno modificare le proprie finalità e operatività in relazione alle modificazioni che si dovessero introdurre a livello di  contrattazione nazionale e regionale.
 14. Le Parti si impegnano, a livello nazionale e regionale, a verificare i livelli di efficacia ed efficienza dell’Ebinfop e degli Enti Bilaterali Regionali entro la vigenza contrattuale e ad apportare le eventuali conseguenti modifiche contrattuali e statutarie.