giovedì 18 ottobre 2012

Contrattazione Decentrata 1994/1997


REGIONE SICILIA CONTRATTAZIONE DECENTRATA FORMAZIONE PROFESSIONALE
AI SENSI ART. 10 CCNL 94/97
Tra
Regione Sicilia OO.SS. di categoria CGIL-CISL-UIL Enti Gestori

 
 
  1. COMMISSIONE BILATERALE Art.11
  2. ORARIO DI LAVORO Art. 31
  3. MISSIONI Art. 42
  4. DIRITTO DI INFORMAZIONE Art. 1
  5. PERMESSI Art. 39
  6. TRASFERIMENTI Art. 41
  7. ASSUNZIONI Art. 12
  8. MENSA Art. 20
  9. PARI OPPORTUNITA’ Art. 55
  10. IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
  11. AGGIORNAMENTO Art. 35
  12. PASSAGGI DI LIVELLO Art. 27
  13. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Art. 53
  14. STRUTTURE OPERATIVE FORMATIVE Art. 7
COMMISIONE BILATERALE
(Art. 11)
Le parti convengono che la Commissione Bilaterale Regionale (C.B.R.) preveda la presenza attiva dell'Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e della Emigrazione, quale organo erogatore e garante del servizio.
Pertanto è istituita d'intesa con l'Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione professionale e della Emigrazione le Associazioni Regionali degli Enti Confap, Cenfop, Interefop, e le Organizzazioni Firmatarie del CCNL e della Contrattazione Regionale CGIL-CISL~UIL, la Commissione Regionale della Formazione Professionale. Detta commissione è composta da:
  • L'Assessore Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e della Emigrazione o da un suo delegato;
  • sei rappresentanti delle Associazioni Regionali degli Enti Confap, Cenfop, Interefop;
  • sei rappresentanti delle 00.SS. CGIL, CISL, UIL.
La partecipazione dell'Assessore Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione professionale e della Emigrazione è intesa a verificare con le parti la corretta applicazione del CCNL e degli accordi raggiunti in sede di contrattazione decentrata. Sono fatte salve le disposizioni di legge della Regione Siciliana vigenti in materia di Formazione Professionale e gli accordi già raggiunti in sede di contrattazione
 
 
ORARIO Dl LAVORO
(Art. 31)
Fermo restando quanto previsto dall'art. 31 del vigente CCNL e quanto stabilito dalle attuali disp6sizioni assessoriali ed accordi regionali le parti concordano che l'orario di lavoro dei formatori a tempo pieno è ripartito nel seguente modo:
  1. ore annue di attività di docenza diretta, non superiore a 800 ore programmate, con media settimanale di 22 ore e limite massimo di 24 ore. Detta media si ottiene dividendo le 800 ore annue di docenza diretta per il numero delle settimane intere lavorative programmate. In aggiunta a quanto previsto dal punto 2 lettera A dell' art. 31 del vigente CCNL sono considerate attività di formazione diretta:
  • le ore di tutoraggio svolte a diretto contatto con le diverse utenze che intervengono nello svolgimento dell'iter formativo (gruppo di classe e/o singolo, aziendale, famiglie, ecc.);
  • le ore di supplenza programmate ed effettivamente svolte;
  • le ore programmate e non svolte a causa di godimento di permessi o istituti contrattuali coperti da retribuzione (malattia, maternità, permessi retribuiti, permessi sindacali, ecc).
Gli Enti Gestori, entro 30 giorni dall'avvio delle attività didattiche, trasmetteranno all'Assessorato regionale del Lavoro, l'elenco del personale docente a Tempo indeterminato e a Tempo Pieno impegnato:
  1. con incarico medio settimanale di docenza diretta pari a 20 ore
  2. con incarico di secondo istruttore
  3. con incarico di insegnante di sostegno
  1. 790 ore annue per attività previste nella declaratoria del formatore cosi suddivise:
  • 40 ore, elevabili a 120 annue d’intesa con le RSA/RSU, per le sostituzioni. Dette ore concorrono alla determinazione delle 800 ore annue di docenza se effettivamente svolte . L’utilizzazione delle stessa sarà concordata con il Direttore del CFP e la RSA/RSU.
  • ore annue di aggiornamento individuale inteso come diritto/dovere all'autoformazione permanente, al godimento di crediti formativi spendibili per l'aggiornamento della professionalità in base alla individuazione dei bisogni propri del formatore e per la realizzazione dei progetti formativi indicati dagli Enti, fruibili, su richiesta del formatore, all'interno e/o all'esterno della sede formativa. I formatori sono comunque tenuti a presentare mensilmente al Direttore del CFP apposita e dettagliata relazione sull'attività svolta;
· 80 ore annue di permessi formativi per la partecipazione a:
  • convegni e seminari attinenti al sistema formativo regionale;
  • attività di studio e ricerca per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;
  • progetti di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e riconversione;
  • attività di ricerca e/o sperimentazione ed integrazione tra il sistema scolastico e il sistema di formazione professionale.
Dette ore possono essere utilizzate durante i periodi di inattività corsuale, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Regionale. I formatori sono tenuti a giustificare l'utilizzo attraverso la presentazione di apposita relazione.
  • da 390 a 310 ore annue per la partecipazione ai lavori degli organi collegiali, ricevimento delle famiglie e quant'altro legato alla predisposizione e svolgimento dell'attività formativa Detti lavori sono programmati, d'intesa con il Direttore del CFP, dal collegio dei formatori . I formatori in possesso dei requisiti (titoli, qualifiche professionali e crediti formativi) possono utilizzare una parte delle 390 ore di cui sopra, per l'esercizio delle funzioni articolate (progettazione, orientamento, documentazione, analisi dei bisogni, valutazione, ecc.).I criteri per l'individuazione delle quote di personale da avviare a tali funzioni sarà definito in sede di contrattazione territoriale e/o aziendale a secondo della complessità organizzativa dell'Ente. Tali attività, funzionali alla progressiva trasformazione dei CFP in Centri o Agenzie Formative Polifunzionali, costituiscono requisito per l'accesso al Fondo incentivi e credito formativo per la progressione di carriera.
  • Laddove l'attività formativa viene organizzata in percorsi modulari l'orario di lavoro dei formatori è articolato secondo il progetto formativo.
L'impegno orario settimanale delle ore di disposizione dei formatori a tempo parziale è determinato dalla seguente formula:
Ore settimanale di docenza diretta a tempo parziale: 22 x 14
L'impegno orario settimanale delle ore di disposizione così determinato è arrotondato all'unità superiore per le frazioni decimali uguali o superiori allo 0,5.
Nel confermare il diritto/dovere degli operatori all'aggiornamento individuale e collegiale, le parti, con riferimento al punto C dell'art. 3 l del vigente C.C.N.L. concordano che per il personale inquadrato nelle aree dei servizi direttivi, amministrativi, tecnici ed ausiliari, l'Ente predispone un piano programmato di utilizzo; in mancanza di ciò il suddetto personale usufruirà, compatibilmente con le esigenze del centro, e comunque nell'arco dell'anno formativo, delle 120 ore annue, così come disposto dall'art. 35 comma 2 del CCNL, anche fuori dalla sede formativa e senza alcun onere per l'Amministrazione Regionale.
Sarà cura degli Ente, d'intesa con le OO.SS. firmatarie del CCNL 94/97 e della contrattazione regionale, predisporre, all'avvio dell'attività formativa, il piano di utilizzo di cui sopra.
Per gli operatori impegnati in più sedi operative ubicate nei Comuni diversi, il tempo impiegato per il trasferimento da una sede ad un'altra è considerato attività lavorativa a tutti gli effetti ed è computato secondo quanto previsto dal punto D dell'art. 3 I del CCNL 94/97.Per i formatori che prestano servizio esclusivamente agli allievi disabili l'attività di formazione diretta è uguale a quella prevista per i formatori impegnati in Istituti di pena o in comunità di recupero per ex tossicodipendenti, con un massimo di 600 ore annue, fermo restando il monte ore annuo complessivo di 1590 ore.
I formatori chiamati a svolgere funzioni di sistema saranno di norma, impegnati a tempo pieno in tale funzione
 
 
MISSIONI
(Art. 42)
Agli operatori con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed ad orario pieno che per esigenze transitorie e contingenti vengono utilizzati fuori della propria sede di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42 del vigente CCNL, compete il trattamento di missione.
Detto trattamento compete anche agli operatori che sono temporaneamente impegnati, anche se parzialmente rispetto all'orario di lavoro (li cui titolari, in attività di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e riconversione.
Per sede di lavoro si intende la sede operativa nel comune ove è stato rilasciato il nulla osta di assunzione.
E' consentito l'uso del mezzo proprio, previo autorizzazione del legale rappresentante e dichiarazione liberatoria di responsabilità dell'operatore in missione.
Il trattamento di missione non spetta agli operatori con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed ad orario parziale che prestano la loro opera in più Sedi operative per il completamento dell'orario di lavoro.
Il trattamento economico della trasferta o diaria seguirà la dinamica salariale dei dipendenti degli Enti Locali.
Le spese di trasporto saranno rimborsate nella stessa misura prevista dal secondo comma dell'art. 42 del vigente CCNL.
 
 
DIRITTO DI INFORMAZIONE
(Art. 1)
Le parti concordano sull'importanza e l'inderogabilità del diritto di accesso all'informazione.
L'obiettivo dell'informazione è quello di fornire il quadro conoscitivo delle attività formative, con riferimento ai programmi, agli investimenti, agli operatori del sistema formativo regionale e alle politiche attive del mercato del lavoro.
L'Assessorato Regionale del lavoro della Previdenza Sociale della Formazione Professionale e della Emigrazione alle parti componenti la Commissione Regionale della Formazione Professionale garantisce una costante e preventiva informazione nonché copia degli atti amministrativi di carattere generale, anche su supporto magnetico, riguardanti il sistema formativo regionale e/o gli operatori.
Per la predisposizione degli atti programmatici, fermo restando l'autonoma responsabilità dell'Amministrazione Regionale, sulla loro definizione, I 'Assessorato Regionale del Lavoro della Previdenza Sociale della Formazione Professionale e della Emigrazione, attua il metodo della concertazione.
In particolare l'amministrazione regionale fornirà alle parti componenti la Commissione Regionale della Formazione Professionale informazioni circa:
  1. investimenti formativi di sistema;
  2. programmi comunitari, nazionali e regionali;
  3. progetti a competenza diversa;
  4. ricerche, investimenti e convenzioni che riguardano interventi nel settore;
  5. piani e proposte di riqualificazione e aggiornamento.
L'informazione è assicurata da parte degli Enti alle strutture sindacali regionali, provinciali o alle RSA/RSU a seconda che la stessa investa problematiche aventi refluenze rispettivamente regionali, provinciali o di CFP, secondo quanto disposto dal comma I dell'Art. 1 del vigente CCNL di categoria. In relazione al comma 2 del già citato Art. I del C.C.N.L. 1994/97, che delega alla contrattazione decentrata la definizione delle modalità e dei tempi per l'informazione e del confronto si conviene di programmare, in via ordinaria, incontri tra Enti e QO SS. con periodicità bimestrale tramite convocazione scritta, su richiesta di almeno una delle parti.
 
 
PERMESSI
(Art.39)
Fermo restando quanto previsto dall'art. 39 del CCNL agli operatori è concesso, a domanda, un permesso retribuito di durata non inferiore ad un ora mensili per il ritiro dello stipendio.
Di norma, ai formatori detto permesso viene concesso durante le ore non coincidenti con l'impegno d'aula.
TRASFERIMENTI
(Art. 41)
Fermo restando quanto previsto dall'art. 41 del vigente CCNL, al fine di meglio utilizzare le professionalità degli operatori, è data facoltà agli Enti, che hanno più di una sede operativa nell'ambito comunale, di poter trasferire quote (li personale da una unità operativa ad un'altra, mentre per quanto attiene i trasferimenti di personale tra sedi operative nell'ambito provinciale gli Enti, procederanno d'intesa con le OO.SS firmatarie del CCNL e della contrattazione regionale.
Sarà cura degli Enti, qualora il trasferimento comporti aumento di spesa rispetto al finanziamento decretato dall'Amministrazione Regionale, chiedere prima del trasferimento medesimo l'autorizzazione all'Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Forni azione Professionale e dell'Emigrazione.
Nel caso di trasferimento in ambito provinciale o interprovinciale senza riconoscimento dell'indennità di trasferta di cui al punto 3 dell'art. 41 del CCNL il tempo impiegato per il trasferimento è considerato attività lavorativa a tutti gli effetti ed è computato secondo quanto previsto dal punto D dell'art. 31 del CCNL.
Nel rispetto delle procedure di cui sopra, è data facoltà agli operatori di avanzare richiesta di trasferimento in ambito provinciale o interprovinciale sia nello stesso Ente che in Enti diversi. I criteri di individuazione delle unità di personale soggetto a trasferimento sono i seguenti:
  1. professionalità;
  2. trasferimento a richiesta del dipendente;
  3. minor distanza dalla residenza e/o domicilio alla nuova sede di servizio;
  4. anzianità di servizio nel settore;
  5. carichi di famiglia.
ASSUNZIONI
(Art.12)
Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del CCNL 94/97 le nuove assunzioni avverranno per concertare esigenze quali-quantitative derivanti dalla programmazione regionale delle attività formative ed esauriti i processi (li mobilità e di completamento orario a livello territoriale anche tra enti diversi.
Il rapporto di lavoro fatte salve le deroghe alle norme delle leggi vigenti è di norma a tempo indeterminato.
Al fine di arricchire il contenuto metodologico didattico delle attività formative, le parti concordano sulla necessità di un maggiore costante rapporto tra il sistema produttivo e dei servizi e il sistema di formazione professionale. A tal fine l'utilizzo degli esperti per le prestazioni professionali potrà contribuire a rafforzare tale rapporto e di conseguenza migliorare il servizio formativo regionale.
Pertanto è data facoltà agli Enti di ricorrere all'utilizzo degli esperti alle seguenti condizioni:
  • la prestazione non può costituire in nessun casa forma surrettizia di lavoro subordinato;
  • gli esperti devono pervenire dal mondo delle imprese dei servizi, dalle libere professioni, dagli istituti scientifici,universitari e di ricerca.
Detta provenienza deve essere debitamente documentata secondo le disposizioni vigenti;
  • l'intervento degli esperti deve essere previsto all'interno dei progetti formativi e può svolgersi anche in copresenza del formatore titolare delle ore:
  • le materie oggetto delle prestazioni professionali devono essere ad alto contenuto .scientifico-tecnologico e pratico con particolare riferimento alla professionalità da formare;
  • la prestazione professionale degli esperti di norma non può avere una struttura oraria con carattere ripetitivo e continuativo.
Nel rispetto di quanto previsto dal 4° comma dell'art. I 5 del vigente CCNL, è data facoltà agli Enti, ricorrendone le condizioni, di assumere personale con un contratto di lavoro a tempo determinato e ove possibile di privilegiare l'attivazione di rapporto di collaborazione occasionale e/o coordinata e continuativa. Con riferimento alla circolare assessoriale n. 10/94, trascorsi infruttuosamente 30 giorni dalla ricezione della richiesta di utilizzo di personale dalle liste di mobilità vigenti al momento, l'Ente potrà assumere direttamente a tempo determinato, anche se dovrà prioritariamente valutare la possibilità di attivare rapporti di collaborazione occasionale e/o continuativa.
Le parti si impegnano a procedere tempestivamente alla revisione della circolare assessoriale n. 10/94 sopra citata.
 
 
MENSA
(Art. 20)
Al personale dipendente che per motivi di servizio ha un orario di programmato in ore antimeridiane e ore pomeridiane, è riconosciuto un ticket nella misura di lire 9.000 (novemila) nette per ogni giorno lavorativo.
Il ticket di cui sopra non è corrisposto, fino ad un massimo di due pomeridiani, al personale dipendente che svolge 36 ore settimanali in cinque lavorativi.
La spesa è riconosciuta solo se rientrante nei limiti dell’importo decretato all'Ente.
Detto importo è automaticamente aggiornato a quello percepito dai lavoratori dipendenti dagli Enti locali.
 
 
PARI OPPORTUNITA'
(Art.55)
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 55 del vigente CCNL, al fine di attivare ulteriori misure idonee per il raggiungimento delle pari opportunità sono istituiti presso le sedi operative formative (C.F.P.) i Comitati per le Pari Opportunità (C.P.O.).
I Comitati per le Pari Opportunità sono composti:
  1. dal Direttore del Centro di Formazione Professionale;
  2. da tre rappresentanti sindacali dei lavoratori designati dalle OO.SS. firmatari del vigente CCNL e della contrattazione decentrata regionale;
  3. da una rappresentante delle donne eletta direttamente dalle lavoratrici.
Rientrano nelle competenze dei Comitati per le Pari Opportunità:
  1. la verifica e il controllo della corretta applicazione di quanto previsto dall'art. 55 del vigente CCNL;
  2. la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE per l'affermazione sul lavoro delle pari dignità delle persone per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo dei corretti rapporti.
IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
E' fatto obbligo agli Enti gestori di provvedere all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria delle norme previste dal Dlgs 626/94 e successive modifiche di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione dalle malattie professionali.
Sarà cura degli Enti gestori sottoporre a visite mediche, con cadenza almeno quadrimestrale, gli operatori addetti in via continuativa per l'intera giornata lavorativa all'uso di videoterminali o impegnati a svolgere funzioni a rischio di malattie professionali.
Agli operatori che utilizzano i videoterminali è garantita una pausa lavorativa di almeno 15 minuti per ogni 120 minuti di applicazione continuativa. E comunque esclusa la cumulabilità delle pause all'inizio o al termine dell'orario di lavoro.
 
 
 
 
AGGIORNAMENTO
(Art. 35)
Le parti convengono sulla necessità di un sistema formativo regionale rinnovato ed integrato con il sistema scolastico, universitario e delle imprese, quale strumento capace di fornire crediti formativi spendibili nel mercato del lavoro.
Le parti firmatarie del presente accordo condividono la necessità di valorizzare le attuali risorse umane presenti nelle strutture formative quale elemento imprescindibile di qualsiasi ipotesi di rilancio del sistema formativo regionale.
Convengono sull'opportunità di concertare tutte le iniziative di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e riconversione degli operatori del sistema formativo regionale programmante dalla Regione Siciliana a qualsiasi titolo finanziate.
Concordano sulla necessità di programmare piani pluriennali e annuali di aggiornamento, di qualificazione', di riqualificazione e di riconversione degli operatori impegnati nelle azioni formative; tali piani devono essere collegati e coerenti con la programmazione regionale.
Ritengono che i processi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e riconversione devono essere anche mirati a soddisfare le nuove necessità legate:
  • alla trasformazione dei CFP in Centri o Agenzie Formative Polifunzionali;
  • alla istituzione dei Servizi Territoriali di supporto alla formazione;
  • alla domanda di un'utenza diversificata (formazione di base, post-diploma, post-laurea, fasce deboli, apprendistato, CFL, PIP, borse lavoro, formazione continua, percorsi integrati scuola-formazione, università-formazione, ecc..);
  • alla istituzione delle figure professionali previste dal vigente CCNL
  • alle nuove figure professionali emergenti che vengono fuori da esigenze connesse alla formazione continua
Si impegnano a definire, entro la fine di ogni anno formativo, modalità, figure professionali e quote di personale che saranno avviate in azioni di aggiornamento, e/o qualificazione, e/o riqualificazione, e/o riconversione. PASSAGGI DI LIVELLO
(Art.27)
Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 del vigente CCNL e di quanto stabilito in sede di contrattazione regionale gli Enti, prima di instaurare nuovi rapporti di lavoro, avranno cura di verificare se fra il proprio personale sono presenti le figure professionali di cui necessitano.
Qualora alla verifica dovesse risultare che nessun operatore è in possesso della nuova professionalità necessaria per ricoprire le mansioni, gli Enti potranno instaurare nuovi rapporti di lavoro.
Nel caso in cui dalla verifica dovessero risultare presenti all'interno degli Enti le nuove professionalità richieste, gli stessi potranno attivare, nel rispetto dcll'art.27 del vigente CCNL e dei requisiti di accesso nei livelli funzionali previsti dalle declaratorie dei profili professionali, passaggI di livello al IJ, III, IV, V, V/B, V/C, VI, VIB.
A parità di titoli avranno diritto al passaggio di livello gli operatori che:
  1. hanno già svolto le funzioni nell'ambito di attività fonnativa finanziata dalla regione e/o dall'unione europea. I periodi trascorsi iii posizioni per le quali le leggi vigenti e le norme contrattuali prevedono la valutazione come servizio effettivo sono considerati utili ai fini di cui al presente articolo;
  2. sono forniti di titolo di studio coiigruo al nuovo livello funzionale da ricoprire;
  3. sono in possesso di qualificlie e/o specializzazioni e/o crediti formativi rilasciati da organismi pubblici, imprese, enti di formazione finanziati dalla regione e/o riconosciuti dalla legislazione nazionale congrui al nuovo livello funzionale da ricoprire. Per quanto riguarda i crediti formativi rilasciati dalle imprese, gli stessi dovranno essere debitamente documentati;
  4. hanno maggiore anzianità di servizio nel settore.
Le parti concordano che gli operatori, in possesso dei requisiti (titoli, qualiliche professionali e crediti formativi), al fine di poter esercitare in via sperimentale le funzioni articolate previste dal contratto, possono utilizzare almeno 150 ore del proprio monte ore annuo lavorativo. Tale sperimentazione, funzionale alla progressiva trasformazione dei CFP in Centri o Agenzie polifunzionali, costituisce requisito per l'accesso al fondo incentivi e credito formativo per l'inquadramento nelle fasce retributive differenziate. In sede di Commissione Regionale per la Formazione Professionale saranno definiti, con riferimento alla complessità organizzativa degli Enti, i criteri per l'individuazione delle quote di personale da avviare nelle nuove funzioni.
Sarà cura degli Enti comunicare tempestivamente alle 00.55. firmatarie del vigente CCNL e della Contrattazione decentrata regionale i passaggi di livello effettuati.
Avverso la errata applicazione delle norme previste dall'art. 27 del vigente CCNL e dal presente articolo, le 0O.SS. entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione effettuata dagli enti potranno avanzare ricorso alla Commissione Regionale della Formazione Professionale.
Entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso la Commissione Regionale della Formazione professionale dovrà esaminare i ricorsi e comunicarne l'esito agli interessati.
La presentazione del ricorso sospende gli effetti economici e norniativi previsti dal passaggio di livello effettuato.
Le parti concordano che le figure professionali che nelle declaratorie trovano riferimento nei punti:
1.1.4 responsabile servizi e prevenzione sicurezza liv. V/A,
2.2.1 responsabile gestione amministrativa del personale liv. V/A
2.2.2 responsabile contabilità generale - rendicontazione liv. V/A,
1.2.1 tecnico di gestione reti informatizzate liv. V/A,
sono figure uniche di Ente a livello provinciale o territoriale con autonomia finanziaria, e con un volume di attività formativa superiore a 10.000 (diecimila) ore.
Per quanto riguarda le figure professionali che nelle declaratorie trovano riferimento nei punti:
3.3.4 responsabile progettazione e gestione reti infomatizzate liv VI/A,
4.2.1 direttore amministrativo - organizzativo liv. VJ/B,
4.2.2 direttore del personale liv. VI/D.
4.2.3 direttore ricerca e sviluppo liv VIIB,
3.3.3 responsabile valutazione e processi formativi liv. VI/13 sono figure di Ente a livello regionale.
Gli Enti a livello regionale con volume di attività formativa superiore a 30.000 (trentamila) ore e che operano in almeno tre province possono attivare una unità per figura professionale; gli Enti a livello regionale con volume di attività formativa superiore a 120.000 (centoventimila) ore e che operano in almeno sette province possono attivare due unità per figura professionale.
Per quanto riguarda le figure professionali che trovano riferimento nei punti; 4.1.1 direttore di centro polifunzionale liv VI/A e 4.2.1 direttore di centro polifunzionale VI/B le parti concordano che trattasi di figure uniche a livello di centro. Le modalità di inquadramento nella fascia "A" o "B" fermo restando quanto previsto dal punto D2 dell'art 18 del vigente CCNL, verranno determinate in sede di Commissione Regionale della Formazione Professionale entro il 30/09/98.
Per quanto riguarda la figura professionale che trova riferimento nel punto 4.3.1 Direttore Regionale liv VII è figura unica a livello regionale di Ente.
E' data facoltà agli Enti di ricorrere a forme di convenzionamento esterno per l'affidamento di lavori ausiliari, tecnici, ed amministrativi strettamente connessi allo svolgimento dell'attività formativa.
E' fatto obbligo agli Enti, prima di procedere alle forme di convenzionamento esterne di cui sopra, di utilizzare, nel rispetto della professionalità, tutto il personale a tempo pieno.
Le parti concordano altresì che l'eventuale instaurazione di nuovi rapporti di lavoro, i passaggi di livello e l'affidamento di lavori in convenzione, come sopra previsto, non potranno comportare nessun onere aggiuntivo per l'Amministrazione regionale rispetto al finanziamento decretato.
Eventuali ulteriori problemi interpretativi relativa alla norma contrattuale sono devolute in sede di commissione regionale F.P.
 
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.)
(Art 53)
Fatto salvo quanto previsto dall'art.53 de! vigente CCNL, è riconosciuto il diritto del lavoratore all'accertamento dell'esatto computo della propria quota di TFR accantonata. A richiesta dell'interessato, l'Ente, nei casi di dubbio o di contestazione, è tenuto a dame esaurienti spiegazioni.
Su richiesta, sarà fornita, alle 00.SS. copia delle condizioni generali di polizza stipulata per
l'accantonamento del T.F.R..
STRUTTURE OPERATIVE FORMATIVE
(Centro Formazione Polifunzionali - Sede provinciale c/o regionale di Ente)
(Art. 7)
Le parti firmatarie del vigente CCNL e della contrattazione decentrata regionale concordano che:
  • per favorire la progressiva evoluzione delle attuali strutture formative verso modelli Polifunzionali e/o agenziali;
  • per attivare le azioni ed i servizi formativi previsti dall'art.7 del vigente CCNL;
  • per sopperire alle eventuale nuove esigenze quali-quantitative di personale;
  • per meglio ottimizzare l'impiego delle professionalità presenti nel settore;
e’ data facoltà agli Enti, di intesa con le 00.55., attraverso l'istituto del comando, di utilizzare nelle proprie sedi provinciali e/o regionali unità di personale proveniente dalle sedi formative periferiche. Per il pieno raggiungimento delle finalità di cui sopra, nel rispetto delle modalità previste dal vigente CCNL, è consentito altresì agli Enti di attivare processi di mobilità anche tra Enti diversi.
Resta inteso tra le parti che l'attivazione dell'istituto del; comando e/o l'accensione dei processi di mobilità professionale come sopra previsti non potranno comportare nessun onere aggiuntivo alla regione rispetto al finanziamento decretato all'Ente nell'ambito regionale.
Le Organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL, le Organizzazioni degli Enti CONFAP CENFOP INTEREFOP e l’Amministrazione Regionale concordano, fermo restando l’applicazione del punto 2 del protocollo di intesa del 24 settembre 1997, che eventuali economie di gestione della voce personale, con decorrenza dall'Attività Formativa 1998/99, saranno destinate prioritariamente al pagamento degli arretrati contrattuali ed alle pendenze contrattuali a qualsiasi titolo dovute.
Il presente accordo è parte integrante del verbale della contrattazione decentrata e verrà inserito nella circolare di gestione da emanare.
 
 
DA ATTIVARE CON CIRCOLARE ASSESSORIALE Dl GESTIONE A.F. 98/99
  1. Trasporti
    Per gli allievi residenti nel comune dove è sita la sede di svolgimento del corso è ammesso il rimborso delle spese per l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico urbano. Per gli allievi non residenti é ammesso il rimborso degli abbonamenti urbano ed extraurbano fino alla concorrenza del limite massimo di spesa di L.100.000 mensile
  2. Materiale didattico individuale
    Agli allievi verrà fornito il materiale didattico individuale necessario in forma di comodato d'uso gratuito al fine di poter riutilizzare lo stesso materiale, ove possibile, per almeno un biennio
  3. Esami finali
    Le ore destinate all'espletamento degli esami finali devono essere comprese all’interno della durata prevista per il corso. Ai componenti le commissioni di esame viene erogato un gettone di presenza giornaliero pari al L.20.000.
  4. Personale
In relazione a quanto stabilito nel protocollo d’intesa del 30/09/98, al fine di poter verificare i diritti quali-quantitative del personale da accompagnare al prepensionamento, gli Enti avranno cura di richiedere agli operatori che hanno superato il 50 anno di età una dichiarazione di atto notorio dalla quale si evince, in relazione ai contributi versati, che lo stesso non ha maturato il diritto all'immediato godimento della pensione di anzianità. Gli operatori per i quali risulterà accertato il diritto al godimento della pensione non potranno essere mantenuti in servizio e, in ogni caso l'Amministrazione Regionale non ile riconoscerà la relativa spesa. Gli operatori a tempo indeterminato che svolgono attività di lavoro autonomo e/o (di libera professione e comunque qualsiasi altra attività lavorativa e/o imprenditoriale dovranno optare per la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a part- time dichiarato o a prestazione coordinata e continuativa.
Non saranno riconosciute le spese sostenute dagli Enti per effetto di esoneri dalla docenza frontale se non per quelli previsti dal vigente CCNL e/o dalla contrattazione decentrata e/o dall’applicazione del protocollo.
Contestualmente alla attivazione delle nuove figure di sistema saranno revocate le circolari che autorizzano gli U.P.L.M.0. rilasciare esoneri per coordinamenti didattici a partire dal 99/2000.
APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA DEL 27/0511997
L'Assessore Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e della Emigrazione, i Rappresentanti degli Enti CENFOP,CONFAP, INTEREFOP e le 00.SS. Confederali e di Categoria CGIL, CISL, UIL in attuazione del protocollo di intesa del 27/05/1997, a titolo sperimentale ed al fine di valorizzare le figure dei formatori riqualificati, convengono sul seguente percorso integrato
  1. i servizi informativi e di orientamento professionale e al mercato del lavoro, analisi dei bisogni formativi e progettazione integrazione dei disabili saranno attivati presso gli Enti che siano dotati di strutture regionali che ne assicurino l’attuazione presso le sedi territoriali.
    Detti servizi saranno attivati inoltre, presso gli Enti privi di strutture regionali, a livello provinciale e con un volume di attività formativa che sarà determinata in sede di Commissione Regionale per la ~ Formazione Professionale (C.R.F.P.);
  2. le unità di formatori da destinare alle sedi dei servizi di cui al punto a) saranno determinate in sede di C.R.F.P.;
  3. l'impegno orario settimanale dei formatori utilizzati nei servizi di cui al punto a) sarà così articolato:
    11 + 7 nelle attività corsuali18 nelle attività di che trattasi.
    Le ore di docenza rimaste libere saranno, d'intesa tra gli Enti interessati e le O0.SS firmatarie del vigente CCNL 1994/97 e della contrattazione decentrata competente per territorio, assegnate in via provvisoria e fino al termine della sperimentazione dei servizi di cui al punto a), secondo le seguenti priorità:
    1. ai formatori con contratto a tempo pieno e con un impegno orario settimanale inferiore a 22 ore nel rispetto delle professionalità,
    2. ai formatori ad orario parziale nel rispetto della normativa vigente del CCNL e di quanto già stabilito in sede di contrattazione decentrata;
    1. ai formatori impegnati nei servizi di cui al punto a) e che non siano già inquadrati v al VB sarà corrisposto mensilmente un incentivo da determinarsi in sede C.R.F.P.
      A conclusione della sperimentazione, che corrisponderà con la fine dell'anno formativo 1999/2000, i formatori che continueranno a svolgere le mansioni saranno inquadrati nel livello economico previsto dal CCNL; previa contrattazione tra le parti firmatarie del presente accordo;
    2. in presenza di specifiche richieste di personale riqualificato da parte degli Enti ~ locali per l'istituzione e/o il potenziamento dei servizi di cui al punto a) e previsti ~ dalla L.R. 36/90 e sue successive modifiche ed integrazioni la C.R.F.P. fisserà i criteri di individuazione delle unità di personale. Modalità e forme di utilizzazione di detto personale saranno stabilite con apposito protocollo tra le parti;
    3. per l'attivazione dei servizi di cui al punto a) l'Agenzia Regionale per l'impiego, d'intesa con i CIAPI di Palermo e Priolo e le associazioni degli Enti CONFAP, CENFOP ed INTEREFOP, predisporrà il progetto esecutivo. Detto progetto sarà sottoposto all’approvazione del C R F P.
    4. al fine di attivare una rete di servizi differenziati ma complementari e con procedure e dispositivi di raccordo, si conviene che gli aspetti organizzativi e di coordinamento vengano svolti dal CIAPI di Palermo per la Sicilia occidentale e dal CIAPI di Priolo per la Sicilia orientale;
h) I CIAPI di Palermo e Priolo, sentiti gli Enti, con cadenza semestrale, relazioneranno sull’andamento dei servizi, sia sotto il profilo dell'efficacia che dell'efficienza, alla C.R.F.P., allargata al Direttore dell'Agenzia Regionale per l'impiego o suo delegato; i) al termine della sperimentazione, valutati i risultati raggiunti, le parti concordano di affidare ad una autorità unica regionale il governo dei servizi di cui al punto a). Al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di cui al punto ~ possono, d'intesa tra le parti, essere apportate modifiche e integrazioni.